La celebrazione del matrimonio e dell’unione civile avviene da parte del Sindaco o di un suo delegato. La celebrazione ha una durata media di circa 15-20 minuti. All’inizio della celebrazione solitamente vengono fatti previamente accomodare gli invitati e i testimoni all’interno della sala. I testimoni dovranno avere con sé un documento di identità valido onde dichiarare le loro generalità e si siederanno ai posti che l’ufficiale di stato civile gli indicherà. La legge consente di avere solo un testimone a testa; spesso però per ragioni affettive o simboliche gli sposi ne scelgono due per ciascuno, lasciando la formalità della firma sul registro solo a uno dei due. Gli sposi potranno scegliere di entrare assieme o separatamente. Siederanno ai posti che i commessi della residenza indicheranno e comunque in prossimità al tavolo del Sindaco o suo delegato e dell’Ufficiale di Stato Civile. Dopo i saluti iniziali, la cerimonia vera e propria inizierà con la lettura del rito del matrimonio o della costituzione dell’unione civile al quale entrambi i convenuti saranno chiamati a rispondere.
L’ufficiale di Stato Civile darà quindi lettura dell’atto con l’enunciazione degli articoli del Codice Civile per il rito del matrimonio:
art.143 c.c. “Diritti e doveri reciproci dei coniugi”: ‘Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (Cost. artt. 29, 30). Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia’;
art.144 c.c. ”Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia”: ‘I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato’;
art.147 c.c. “Doveri verso i figli”: ‘Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli’.
con l’enunciazione degli articoli della Legge 20 maggio 2016, n. 76 per la costituzione dell’unione civile:
art.1 c. 11 Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni;
art.1 c. 12: Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.