Descrizione
OBBLIGO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FOSSI, SCOLI, CANALI, TOMBINATURE, ACCESSI CARRAI E CORSI D'ACQUA IN GENERE A CARICO DEI PROPRIETARI E/O UTILIZZATORI DEGLI STESSI
Si ricorda a tutti i cittadini che con delibera di C.C. n°48 del 28.09.2011 è stato approvato il “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DEI FOSSATI”.
Il Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore (fossi, scoline, capofossi, tombinamenti) non in gestione agli enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all’ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.
Si riporta integralmente quanto previsto dall’art.5 del suddetto regolamento:
I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza.
I proprietari hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello stato o della Regione.
Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc).
In particolare i proprietari dovranno:
- Tenere sempre espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- Aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- Rasare per lo meno due volte l’anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- Mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
- Rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia causa, siano caduti nei corsi d’acqua o sul piano viabile di dette strade;
- Tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d’acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- Mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d’arte d’uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- Lasciare al personale del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi;
- Eseguire l’immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l’intasamento degli stessi.
Le violazioni del succitato regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 con una sanzione da € 25,00 a € 500,00.
A garanzia del rispetto del regolamento sopra citato, finalizzato alla tutela e sicurezza idraulica del nostro territorio ringraziamo i cittadini per la collaborazione.