Descrizione
AGGIORNAMENTO BIENNALE DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
I cittadini, in possesso dei requisiti di legge, possono presentare domanda d’iscrizione agli Albi dei Giudici popolari della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello dal 03/04/2025 al 31/07/2025.
L'iscrizione agli Albi è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una Commissione Comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente per territorio. In base alla normativa, vengono formati due elenchi distinti: uno dei Giudici popolari di Corte d'Assise e uno dei Giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello.
REQUISITI
Per richiedere l'iscrizione è necessario:
- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici
popolari di Corte d’Assise d’Appello;
- buona condotta morale.
Non possono chiedere l'iscrizione ai predetti Albi:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di Polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E’ possibile richiedere l’iscrizione al’Albo stesso nella sezione Istanze online nel sito del Comune di Noale raggiungibile al seguente link:
https://vurp.comune.noale.ve.it/#/categoria/anagrafe-e-stato-civile
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-Legge n. 287/1951 Riordinamento dei giudici di Assise;
- D. Lgs. 273/1989;
- Legge n. 1441/1957 Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni.
Estratto Legge 287/1951:
Art.9 – I Giudici popolari per le Corti d’Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; d) titoli di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Art.10 – I Giudici popolari per le Corti d’Assise d’Appello oltre i requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. Art.12 – Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario, b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.